Statuto aggiornato al 3/01/2006

  INDICE

TITOLO PRIMO: Natura e Scopi


TITOLO SECONDO: Soci


TITOLO TERZO: Organi dell'Associazione


TITOLO QUARTO: Il Patrimonio



TITOLO QUINTO: Disposizioni Finali





























































































































































































































































































































































































































Titolo primo: Natura e Scopi

Art.1)   DENOMINAZIONE

1.1 Il presente Statuto regola e disciplina l’Associazione Sportiva denominata “GKS S.SOFIA - Associazione Sportiva Dilettantistica”, il cui acronimo “GKS” significa Gruppo Kappa Sport.

Art.2)  NATURA

2.1 L’Associazione Sportiva Dilettantistica è costituita, nello spirito della Costituzione Italiana, in forma di Associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e di pari opportunità, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e pertanto vige il divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

Art.3)  SCOPI

3.1 Scopi primari dell’Associazione sono:

-    la diffusione, la conoscenza e la pratica di attività ginnica e sportiva di ogni genere ed in particolare della disciplina della pallavolo;

-    l’attuazione di attività con finalità sportive dilettantistiche ed amatoriali, ricreative, culturali ed educative o comunque con intenti e fini aventi carattere di servizio sociale, con particolare riguardo al settore giovanile.

L’Associazione si propone di:

-    promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;

-    gestire impianti propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

-    organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

-    organizzare eventi sportivi;

-    indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

-    promuovere, all’occorrenza, corsi di istruzione tecnica  e di coordinamento delle attività istituzionali.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

-    attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Privati, Società e/o Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed eventuali annesse aree di verde pubblico o attrezzato, reperire spazi vari, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive;

-    collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive;

-     allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ad impianti propri od in uso, ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;

-     gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali, riservando le somministrazioni ai propri soci;

-     organizzare attività ricreative e culturali, di sagre, feste, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

-     promuovere raccolte di fondi effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori;

-    esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

3.2 L’Associazione, e quindi ogni membro della stessa, si impegna a perseguire gli scopi di cui al comma precedente (3.1), senza finalità di lucro o comunque senza finalità estranee o incompatibili con gli scopi stessi, e nel rispetto, per quanto si riferisce alla condotta dei propri membri associati, dei principi della morale cristiana nonché dei principi di libertà, uguaglianza e democrazia affermati dalla Costituzione Italiana.

Art.4) PARTECIPAZIONE ALLE SINGOLE DISCIPLINE SPORTIVE  E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

4.1 L’associazione potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al C.O.N.I., alle Leghe o Federazioni sportive e simili, sia nazionali che locali.

4.2 Per quello che riguarda le normative delle singole discipline sportive, ove non sussistano normative interne, l’Associazione, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI al quale è affiliata.

4.3 Ai soli fini del rapporto FIPAV-Società, il Presidente, con cadenza annuale, convoca e presiede riunioni degli atleti/e – nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici – tesserati e maggiorenni, per l’individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dallo specifico ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FIPAV, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, in caso di cessazione di appartenenza alla FIPAV dell’Associazione Sportiva, i Dirigenti sociali in carica al momento sono obbligati, in via personale e solidale, all’adempimento delle obbligazioni dell’Associazione Sportiva verso la Federazione, gli altri associati o tesserati e verso i terzi; sono altresì soggetti alle procedure esecutive previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art.5)  COLORI  SOCIALI

5.1 I colori sociali sono: bianco-azzurro.

Art.6)  SEDE

6.1 L’Associazione ha sede in Santa Sofia (FC) via Nefetti 14. Il cambiamento di sede, all’interno dello stesso Comune, non costituisce una modifica statutaria e viene deliberato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci con la maggioranza assoluta dei voti.

Art.7)  DURATA

7.1 La durata dell’Associazione è illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente estinte.

Titolo secondo: Soci

Art.8)  SOCI

8.1 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo.

E’ esclusa l’adesione temporanea del socio al rapporto associativo, sotto qualsiasi forma.

8.2 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta all’Associazione, sottoscrivendo una apposita domanda, con contestuale versamento della quota associativa, impegnandosi di attenersi allo statuto della stessa e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell’Associazione.

In caso di domanda  di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente della patria potestà.

8.3 La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, con rilascio della tessera sociale, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. Gli eventuali rifiuti devono essere motivati. In caso di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all’atto della restituzione della tessera associativa verrà rimborsata la quota versata.

8.4 La qualifica di socio dà diritto:

-    a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

-     a partecipare alla vita associativa e, per i maggiorenni, esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, in particolare merito all’approvazione dei Bilanci economici, all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali Regolamenti e alla nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione;

-      a godere dell’elettorato attivo e passivo, per  i soci maggiorenni.

8.5 I soci sono tenuti:

-     all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;

-     al pagamento della quota sociale annuale.

Art.9)  QUOTE ASSOCIATIVE

9.1 Il contributo associativo annuale è stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

La quota sociale non è rimborsabile e non ne è ammessa la trasmissività né una sua rivalutazione.

 Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta l’automatica decadenza del socio.

Art.10)  CATEGORIE

10.1 I soci dell’Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

-         Benemeriti;

-         Ordinari;

-         Aggregati.

10.2 Soci Benemeriti:

Possono entrare a far parte di questa categoria tutti coloro che abbiano svolto, nell’interesse dell’Associazione, attività in conseguenza delle quali sussistono motivi di particolare riconoscenza da parte dell’Associazione stessa.

La proposta di ammissione di questa categoria deve essere presentata al Consiglio Direttivo da almeno tre Soci, assieme alla domanda di adesione dell’interessato, qualora non già socio. Sulla proposta di cui al comma precedente delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti.

10.3 Soci Ordinari:

Appartengono a questa categoria tutti coloro, la cui domanda di adesione sia stata approvata dal Consiglio Direttivo, che perseguono lo scopo di contribuire alla realizzazione dei fini istituzionali  dell’Associazione, senza partecipare praticamente all’attività sportiva dell’Associazione.

10.4 Soci Aggregati:

Appartengono a questa categoria tutti coloro, la cui domanda di adesione sia stata approvata dal Consiglio Direttivo, che perseguono lo scopo di contribuire alla realizzazione dei fini istituzionali  dell’Associazione, e che partecipano praticamente all’attività sportiva dell’Associazione.

Art.11)  PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

11.1 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte.

11.2 Recesso: le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto all’Associazione con la restituzione della tessera sociale.

11.3 Esclusione: il provvedimento disciplinare di esclusione o espulsione compete al Consiglio Direttivo e la relativa delibera deve essere assunta dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti  nei confronti del socio:

a)      che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione;

b)     che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

c)     che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali all’Associazione.

Successivamente il provvedimento di esclusione dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea Ordinaria che sarà convocata.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà, in contraddittorio con lo stesso, ad una disamina degli addebiti.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

11.4 Decadenza: si verifica qualora l’associato non esplichi più l’attività per la quale è stato ammesso, da qualsiasi evento determinata. La volontà di non partecipare ulteriormente all’attività dell’Associazione è confermata dal mancato rinnovo della quota associativa annuale per  un periodo di oltre tre mesi dall’inizio dell’Esercizio Finanziario.

11.5 Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

11.6 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari  mediante lettera.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Titolo terzo: Organi dell’Associazione

Art.12)  DEFINIZIONE

12.1 Sono organi dell’Associazione:

- L’Assemblea dei Soci;

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente;

- Il Segretario-Tesoriere.

La partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito.

Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 13)   L’ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1 Disposizioni comuni.

13.1.1 L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie.

Essa è l’Organo sovrano dell’Associazione e, all’attuazione delle decisioni da essa assunte, provvede il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni legalmente adottate, obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

13.1.2 L’Assemblea è convocata dal Presidente del Sodalizio o in sua vece dal Vice Presidente, mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica o affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative o con altro idoneo mezzo di informazione, almeno 10 giorni prima dell’adunanza.

La convocazione deve contenere l’Ordine del Giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. Nell’Ordine del Giorno possono comunque essere inseriti ulteriori argomenti a condizione che la richiesta venga approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e in caso di sua assenza dal Vice Presidente o da una persona designata dall’Assemblea stessa. La verifica dei poteri viene effettuata dal Presidente del Sodalizio. La nomina del segretario verbalizzante viene fatta dal Presidente dell’Assemblea.

13.1.3 In prima convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita  quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

13.1.4 Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo.

Ogni socio può farsi rappresentare nell’Assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro Socio che non può essere portatore di più di  due deleghe.

Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano, ad eccezione delle votazioni relative al rinnovo delle cariche sociali che devono obbligatoriamente effettuarsi a scrutinio segreto.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’Ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei 2/3 (due/terzi) degli associati.

13.1.5 Per favorire la partecipazione del massimo numero dei soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possano essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione deve essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in modo non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l’elenco delle deliberazioni che si intende assumere, con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l’assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale, sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

13.2 Assemblea Ordinaria

13.2.1 L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi seguenti la chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati in regola con i versamenti delle quote associative.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

13.2.2 L’Assemblea Ordinaria è competente in via esclusiva su:

a)      esame, discussione ed approvazione della relazione tecnico-morale-finanziaria del Consiglio Direttivo e relative deliberazioni;

b)     esame ed approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo;

c)     esame ed approvazione del bilancio di previsione;

d)     elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo e dei sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

e)     decisione delle controversie insorte tra gli associati;

f)      deliberazioni di esclusione dei soci.

E’ inoltre competente a deliberare su ogni altro argomento attinente alla gestione dell’Associazione riservato alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, ad eccezione di quelli espressamente riservati alla competenza di altri Organi dell’Associazione.

13.3 L’Assemblea Straordinaria

13.3.1 L’Assemblea Straordinaria è convocata qualora debbano essere discussi uno o più argomenti attribuiti alla sua esclusiva competenza.

13.3.2 L’Assemblea Straordinaria è competente in via esclusiva sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione con conseguente nomina dei liquidatori.

Art.14)   IL CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1 Composizione ed eleggibilità.

Il Consiglio Direttivo è  composto dal Presidente dell’Associazione e da otto membri eletti dall’Assemblea nell’ambito dei Soci.

In sede di elezione risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti, in caso di parità si procederà a ballottaggio.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo lettera da spedire o consegnare non meno di otto giorni prima della riunione o con ogni altro idoneo mezzo.

Il Consiglio Direttivo alla prima riunione elegge nel proprio ambito il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere e il Direttore Sportivo cui è demandato il coordinamento delle attività sportive dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il posto vacante sarà reintegrato dal primo dei non eletti, che rimarrà in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; ove ciò non risulti possibile si provvederà all’elezione del sostituto nella prima assemblea utile.

Qualora peraltro – per dimissioni o per altra causa – venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, si dovrà procedere a nuove elezioni entro trenta giorni dall’evento con convocazione dell’Assemblea da parte del Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano.

I membri del Consiglio Direttivo, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dal mandato.

Alla riunione del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, il Consigliere Spirituale e occasionalmente anche membri esterni in qualità di esperti, in numero non superiore a tre, dietro invito del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

14.2 Funzioni

Il Consiglio Direttivo è convocato, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, di sua iniziativa  o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

In caso di parità di voti è preponderante il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo organizza e gestisce l’attività dell’Associazione curandone il buon andamento.

Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo:

  • curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

  • assumere, sentito il Direttore Sportivo, ogni necessaria ed opportuna delibera per tutto quanto si riferisce all’attività sportiva e a carattere formativo dell’Associazione;

  • determinare l’ammontare delle quote associative annuali per ciascuna categoria di soci;

  • redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;

  • approntare la relazione tecnico-morale-finanziaria;

  • convocare l’Assemblea;

  • deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione degli associati;

  • compilare gli eventuali regolamenti interni;

  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

  • delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente e delegare ai propri membri o a soci esterni al Consiglio, lo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso, consentendo loro, per la trattazione di tali funzioni, la partecipazione ai lavori del relativo Consiglio, senza diritto di voto;

  • compiere ogni altro atto di amministrazione e di gestione riguardante l’Associazione.

Art.15)   IL PRESIDENTE

15.1 Il Presidente è eletto dall’Assemblea, nell’ambito dei Soci.

Il potere di rappresentare la Società davanti a terzi ed agli Organismi Sportivi, nonché quello di firmare in nome dell’Associazione, spetta al Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente o ad un suo delegato.

Egli presiede le Assemblee e le riunioni di Consiglio, dirige e coordina l’opera del Consiglio Direttivo di cui regola e sottoscrive le deliberazioni, e ne garantisce la corretta esecuzione.

Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto; qualora in costanza di mandato venga meno per qualsiasi motivo, spetta al Vice Presidente convocare, entro trenta giorni dalla vacanza della carica, l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.

Art.16)   IL SEGRETARIO_TESORIERE

16.1 Il Segretario-Tesoriere partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali.

Ha inoltre il compito di tenere la contabilità dell’Associazione e di provvedere al normale funzionamento dell’Associazione stessa.

Quale tesoriere provvede alla riscossione dei crediti ed al pagamento delle spese su mandato del Presidente.

Il Segretario-Tesoriere rimane in carica finchè vige il Consiglio che lo ha nominato; qualora in costanza di mandato venga meno per qualsiasi motivo, Il Consiglio Direttivo procederà  ad una nuova elezione nel proprio ambito.

Titolo quarto: Il Patrimonio

Art.17)   FONDO COMUNE

17.1 Il Fondo Comune dell’Associazione è costituito:

- dai contributi associativi;

- da eventuali oblazioni, contributi  o elargizioni a titolo di liberalità erogate da Enti Pubblici o Privati, per un miglior conseguimento degli scopi sociali;

- da eventuali avanzi di gestione;

- da tutte le altre entrate che possono pervenire all’Associazione nello svolgimento delle sue attività;

Costituiscono, inoltre, il fondo comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo eventuale scioglimento, ma dovrà essere utilizzato per gli scopi istituzionali.

Art.18)   ESERCIZIO FINANZIARIO

18.1 L’esercizio Finanziario relativo a ciascun anno di attività ha inizio il 1° Ottobre e termina il 30 Settembre di ogni anno.

18.2 Il bilancio della Società si chiude il 30 Settembre di ciascun anno e sarà cura del Consiglio Direttivo predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da presentare, unitamente al preventivo, all’Assemblea degli associati  e provvedere alle denunce di carattere fiscale.

18.3 Il bilancio o rendiconto deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art.19)   SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

19.1 Lo scioglimento dell’Associazione deve avvenire nelle modalità previste dall’art. 13.1.4. L’Assemblea, nella quale si delibera lo scioglimento, nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

19.2 Eventuali attività, beni mobili e immobili, risorse finanziarie e quant’altro di proprietà dell’Associazione, risultanti al momento dello scioglimento, saranno devolute, ai sensi dell’art. 90 della L. 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni, ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe, oppure saranno destinate a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge n. 662 del 23/12/1996.

Titolo quinto: Disposizioni finali

Art.20)   PUBBLICITA’ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

20.1 Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art.21)   CONTROVERSIE FRA I SOCI

21.1 Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i Soci sarà rimessa dagli stessi alla decisione dell’Assemblea.

Il mancato rispetto della presente clausola è preclusivo alla ulteriore permanenza nell’Associazione del Socio che l’abbia violata.

21.2 Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i Soci e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile di Forlì.

Art.22)   NORME FINALI

22.1 Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione, nonché ogni altra norma regolamentare dell’Associazione in contrasto con esso.

22.2 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti.

22.3 Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione.

 22.4 Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea dei soci in data 03/01/2006.